DICHIARAZIONE
DIGNITATIS
HUMANAE
SULLA
LIBERTA' RELIGIOSA
IL
DIRITTO DELLA PERSONA UMANA E DELLE COMUNITÀ ALLA LIBERTÀ
SOCIALE E CIVILE IN MATERIA DI RELIGIONE
PROEMIO
1.
Nell'età contemporanea gli esseri umani divengono sempre più
consapevoli della propria dignità di persone e cresce il
numero di coloro che esigono di agire di loro iniziativa,
esercitando la propria responsabile libertà, mossi dalla
coscienza del dovere e non pressati da misure coercitive.
Parimenti, gli stessi esseri umani postulano una giuridica
delimitazione del potere delle autorità pubbliche, affinché
non siano troppo circoscritti i confini alla onesta libertà,
tanto delle singole persone, quanto delle associazioni.
Questa esigenza di libertà nella convivenza umana riguarda
soprattutto i valori dello spirito, e in primo luogo il
libero esercizio della religione nella società.
Considerando diligentemente tali aspirazioni, e proponendosi
di dichiarare quanto e come siano conformi alla verità e
alla giustizia, questo Concilio Vaticano rimedita la
tradizione sacra e la dottrina della Chiesa, dalle quali
trae nuovi elementi in costante armonia con quelli già
posseduti.
Anzitutto,
il sacro Concilio professa che Dio stesso ha fatto conoscere
al genere umano la via attraverso la quale gli uomini,
servendolo, possono in Cristo trovare salvezza e pervenire
alla beatitudine. Questa unica vera religione crediamo che
sussista nella Chiesa cattolica e apostolica, alla quale il
Signore Gesù ha affidato la missione di comunicarla a tutti
gli uomini, dicendo agli apostoli: “ Andate dunque,
istruite tutte le genti battezzandole nel nome del Padre e
del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a
osservare tutto quello che io vi ho comandato ” (Mt
28,19-20). E tutti gli esseri umani sono tenuti a cercare la
verità, specialmente in ciò che concerne Dio e la sua
Chiesa, e sono tenuti ad aderire alla verità man mano che
la conoscono e a rimanerle fedeli.
Il
sacro Concilio professa pure che questi doveri attingono e
vincolano la coscienza degli uomini, e che la verità non si
impone che per la forza della verità stessa, la quale si
diffonde nelle menti soavemente e insieme con vigore. E
poiché la libertà religiosa, che gli esseri umani esigono
nell'adempiere il dovere di onorare Iddio, riguarda
l'immunità dalla coercizione nella società civile, essa
lascia intatta la dottrina tradizionale cattolica sul dovere
morale dei singoli e delle società verso la vera religione
e l'unica Chiesa di Cristo. Inoltre il sacro Concilio,
trattando di questa libertà religiosa, si propone di
sviluppare la dottrina dei sommi Pontefici più recenti
intorno ai diritti inviolabili della persona umana e
all'ordinamento giuridico della società.
I.
ASPETTI
GENERALI DELLA LIBERTÀ RELIGIOSA
Oggetto
e fondamento della libertà religiosa
2.
Questo Concilio Vaticano dichiara che la persona umana ha il
diritto alla libertà religiosa. Il contenuto di una tale
libertà è che gli esseri umani devono essere immuni dalla
coercizione da parte dei singoli individui, di gruppi
sociali e di qualsivoglia potere umano, così che in materia
religiosa nessuno sia forzato ad agire contro la sua
coscienza né sia impedito, entro debiti limiti, di agire in
conformità ad essa: privatamente o pubblicamente, in forma
individuale o associata. Inoltre dichiara che il diritto
alla libertà religiosa si fonda realmente sulla stessa
dignità della persona umana quale l'hanno fatta conoscere
la parola di Dio rivelata e la stessa ragione. Questo
diritto della persona umana alla libertà religiosa deve
essere riconosciuto e sancito come diritto civile
nell'ordinamento giuridico della società.
A
motivo della loro dignità, tutti gli esseri umani, in
quanto sono persone, dotate cioè di ragione e di libera
volontà e perciò investiti di personale responsabilità,
sono dalla loro stessa natura e per obbligo morale tenuti a
cercare la verità, in primo luogo quella concernente la
religione. E sono pure tenuti ad aderire alla verità una
volta conosciuta e ad ordinare tutta la loro vita secondo le
sue esigenze. Ad un tale obbligo, però, gli esseri umani
non sono in grado di soddisfare, in modo rispondente alla
loro natura, se non godono della libertà psicologica e
nello stesso tempo dell'immunità dalla coercizione esterna.
Il diritto alla libertà religiosa non si fonda quindi su
una disposizione soggettiva della persona, ma sulla sua
stessa natura. Per cui il diritto ad una tale immunità
perdura anche in coloro che non soddisfano l'obbligo di
cercare la verità e di aderire ad essa, e il suo esercizio,
qualora sia rispettato l'ordine pubblico informato a
giustizia, non può essere impedito.
Libertà
religiosa e rapporto dell'uomo con Dio
3.
Quanto sopra esposto appare con maggiore chiarezza qualora
si consideri che norma suprema della vita umana è la legge
divina, eterna, oggettiva e universale, per mezzo della
quale Dio con sapienza e amore ordina, dirige e governa
l'universo e le vie della comunità umana. E Dio rende
partecipe l'essere umano della sua legge, cosicché l'uomo,
sotto la sua guida soavemente provvida, possa sempre meglio
conoscere l'immutabile verità. Perciò ognuno ha il dovere
e quindi il diritto di cercare la verità in materia
religiosa, utilizzando mezzi idonei per formarsi giudizi di
coscienza retti e veri secondo prudenza.
La
verità, però, va cercata in modo rispondente alla dignità
della persona umana e alla sua natura sociale: e cioè con
una ricerca condotta liberamente, con l'aiuto
dell'insegnamento o dell'educazione, per mezzo dello scambio
e del dialogo con cui, allo scopo di aiutarsi
vicendevolmente nella ricerca, gli uni rivelano agli altri
la verità che hanno scoperta o che ritengono di avere
scoperta; inoltre, una volta conosciuta la verità, occorre
aderirvi fermamente con assenso personale.
L'uomo
coglie e riconosce gli imperativi della legge divina
attraverso la sua coscienza, che è tenuto a seguire
fedelmente in ogni sua attività per raggiungere il suo fine
che è Dio. Non si deve quindi costringerlo ad agire contro
la sua coscienza. E non si deve neppure impedirgli di agire
in conformità ad essa, soprattutto in campo religioso.
Infatti l'esercizio della religione, per sua stessa natura,
consiste anzitutto in atti interni volontari e liberi, con i
quali l'essere umano si dirige immediatamente verso Dio: e
tali atti da un'autorità meramente umana non possono essere
né comandati, né proibiti. Però la stessa natura sociale
dell'essere umano esige che egli esprima esternamente gli
atti interni di religione, comunichi con altri in materia
religiosa e professi la propria religione in modo
comunitario.
Si
fa quindi ingiuria alla persona umana e allo stesso ordine
stabilito da Dio per gli esseri umani, quando si nega ad
essi il libero esercizio della religione nella società, una
volta rispettato l'ordine pubblico informato a giustizia.
Inoltre
gli atti religiosi, con i quali in forma privata e pubblica
gli esseri umani con decisione interiore si dirigono a Dio,
trascendono per loro natura l'ordine terrestre e temporale
delle cose. Quindi la potestà civile, il cui fine proprio
è di attuare il bene comune temporale, deve certamente
rispettare e favorire la vita religiosa dei cittadini, però
evade dal campo della sua competenza se presume di dirigere
o di impedire gli atti religiosi.
La
libertà dei gruppi religiosi
4.
La libertà religiosa che compete alle singole persone,
compete ovviamente ad esse anche quando agiscono in forma
comunitaria. I gruppi religiosi, infatti, sono postulati
dalla natura sociale tanto degli esseri umani, quanto della
stessa religione.
A
tali gruppi, pertanto, posto che le giuste esigenze
dell'ordine pubblico non siano violate, deve essere
riconosciuto il diritto di essere immuni da ogni misura
coercitiva nel reggersi secondo norme proprie, nel prestare
alla suprema divinità il culto pubblico, nell'aiutare i
propri membri ad esercitare la vita religiosa, nel
sostenerli con il proprio insegnamento e nel promuovere
quelle istituzioni nelle quali i loro membri cooperino gli
uni con gli altri ad informare la vita secondo i principi
della propria religione.
Parimenti
ai gruppi religiosi compete il diritto di non essere
impediti con leggi o con atti amministrativi del potere
civile di scegliere, educare, nominare e trasferire i propri
ministri, di comunicare con le autorità e con le comunità
religiose che vivono in altre regioni della terra, di
costruire edifici religiosi, di acquistare e di godere di
beni adeguati.
I
gruppi religiosi hanno anche il diritto di non essere
impediti di insegnare e di testimoniare pubblicamente la
propria fede, a voce e per scritto. Però, nel diffondere la
fede religiosa e nell'introdurre pratiche religiose, si deve
evitare ogni modo di procedere in cui ci siano spinte
coercitive o sollecitazioni disoneste o stimoli meno retti,
specialmente nei confronti di persone prive di cultura o
senza risorse: un tale modo di agire va considerato come
abuso del proprio diritto e come lesione del diritto altrui.
Inoltre
la libertà religiosa comporta pure che i gruppi religiosi
non siano impediti di manifestare liberamente la virtù
singolare della propria dottrina nell'ordinare la società e
nel vivificare ogni umana attività. Infine, nel carattere
sociale della natura umana e della stessa religione si fonda
il diritto in virtù del quale gli esseri umani, mossi dalla
propria convinzione religiosa, possano liberamente riunirsi
e dar vita ad associazioni educative, culturali, caritative
e sociali.
La
libertà religiosa della famiglia
5.
Ad ogni famiglia--società che gode di un diritto proprio e
primordiale--compete il diritto di ordinare liberamente la
propria vita religiosa domestica sotto la direzione dei
genitori. A questi spetta il diritto di determinare
l'educazione religiosa da impartire ai propri figli secondo
la propria persuasione religiosa. Quindi deve essere dalla
potestà civile riconosciuto ai genitori il diritto di
scegliere, con vera libertà, le scuole e gli altri mezzi di
educazione, e per una tale libertà di scelta non debbono
essere gravati, né direttamente né indirettamente, da
oneri ingiusti. Inoltre i diritti dei genitori sono violati
se i figli sono costretti a frequentare lezioni scolastiche
che non corrispondono alla persuasione religiosa dei
genitori, o se viene imposta un'unica forma di educazione
dalla quale sia esclusa ogni formazione religiosa.
Cura
della libertà religiosa
6.
Poiché il bene comune della società--che si concreta
nell'insieme delle condizioni sociali, grazie alle quali gli
uomini possono perseguire il loro perfezionamento più
riccamente o con maggiore facilità --consiste soprattutto
nella salvaguardia dei diritti della persona umana e
nell'adempimento dei rispettivi doveri, adoperarsi
positivamente per il diritto alla libertà religiosa spetta
tanto ai cittadini quanto ai gruppi sociali, ai poteri
civili, alla Chiesa e agli altri gruppi religiosi: a
ciascuno nel modo ad esso proprio, tenuto conto del loro
specifico dovere verso il bene comune.
Tutelare
e promuovere gli inviolabili diritti dell'uomo è dovere
essenziale di ogni potere civile. Questo deve quindi
assicurare a tutti i cittadini, con leggi giuste e con mezzi
idonei, l'efficace tutela della libertà religiosa, e creare
condizioni propizie allo sviluppo della vita religiosa,
cosicché i cittadini siano realmente in grado di esercitare
i loro diritti attinenti la religione e adempiere i
rispettivi doveri, e la società goda dei beni di giustizia
e di pace che provengono dalla fedeltà degli uomini verso
Dio e verso la sua santa volontà.
Se,
considerate le circostanze peculiari dei popoli
nell'ordinamento giuridico di una società viene attribuita
ad un determinato gruppo religioso una speciale posizione
civile, è necessario che nello stesso tempo a tutti i
cittadini e a tutti i gruppi religiosi venga riconosciuto e
sia rispettato il diritto alla libertà in materia
religiosa.
Infine
il potere civile deve provvedere che l'eguaglianza giuridica
dei cittadini, che appartiene essa pure al bene comune della
società, per motivi religiosi non sia mai lesa, apertamente
o in forma occulta, e che non si facciano fra essi
discriminazioni.
Da
ciò segue che non è permesso al pubblico potere imporre ai
cittadini con la violenza o con il timore o con altri mezzi
la professione di una religione qualsivoglia oppure la sua
negazione, o di impedire che aderiscano ad un gruppo
religioso o che se ne allontanino. Tanto più poi si agisce
contro la volontà di Dio e i sacri diritti della persona e
il diritto delle genti quando si usa, in qualunque modo, la
violenza per distruggere o per comprimere la stessa
religione o in tutto il genere umano oppure in qualche
regione o in un determinato gruppo.
I
limiti della libertà religiosa
7.
Il diritto alla libertà in materia religiosa viene
esercitato nella società umana; di conseguenza il suo
esercizio è regolato da alcune norme.
Nell'esercizio
di ogni libertà si deve osservare il principio morale della
responsabilità personale e sociale: nell'esercitare i
propri diritti i singoli esseri umani e i gruppi sociali, in
virtù della legge morale, sono tenuti ad avere riguardo
tanto ai diritti altrui, quanto ai propri doveri verso gli
altri e verso il bene comune. Con tutti si è tenuti ad
agire secondo giustizia ed umanità.
Inoltre,
poiché la società civile ha il diritto di proteggersi
contro i disordini che si possono verificare sotto pretesto
della libertà religiosa, spetta soprattutto al potere
civile prestare una tale protezione; ciò però va compiuto
non in modo arbitrario o favorendo iniquamente una delle
parti, ma secondo norme giuridiche, conformi all'ordine
morale obiettivo: norme giuridiche postulate dall'efficace
difesa dei diritti e dalla loro pacifica armonizzazione a
vantaggio di tutti i cittadini, da una sufficiente tutela di
quella autentica pace pubblica che consiste in una vita
vissuta in comune sulla base di una onesta giustizia, nonché
dalla debita custodia della pubblica moralità. Questi sono
elementi che costituiscono la parte fondamentale del bene
comune e sono compresi sotto il nome di ordine pubblico. Per
il resto nella società va rispettata la norma secondo la
quale agli esseri umani va riconosciuta la libertà più
ampia possibile, e la loro libertà non deve essere
limitata, se non quando e in quanto è necessario.
Educazione
all'esercizio della libertà
8.
Nella nostra età gli esseri umani, a motivo di molteplici
fattori, vivono in un'atmosfera di pressioni e corrono il
pericolo di essere privati della facoltà di agire
liberamente e responsabilmente. D'altra parte non sembrano
pochi quelli che, sotto il pretesto della libertà,
respingono ogni dipendenza e apprezzano poco la dovuta
obbedienza.
Ragione
per cui questo Concilio Vaticano esorta tutti, ma
soprattutto coloro che sono impegnati in compiti educativi,
ad adoperarsi per formare esseri umani i quali, nel pieno
riconoscimento dell'ordine morale, sappiano obbedire alla
legittima autorità e siano amanti della genuina libertà,
esseri umani cioè che siano capaci di emettere giudizi
personali nella luce della verità, di svolgere le proprie
attività con senso di responsabilità, e che si impegnano a
perseguire tutto ciò che è vero e buono, generosamente
disposti a collaborare a tale scopo con gli altri.
La
libertà religiosa, quindi, deve pure essere ordinata e
contribuire a che gli esseri umani adempiano con maggiore
responsabilità i loro doveri nella vita sociale.
II.
LA
LIBERTÀ RELIGIOSA ALLA LUCE DELLA RIVELAZIONE
La
dottrina della libertà religiosa affonda le radici nella
Rivelazione
9.
Quanto questo Concilio Vaticano dichiara sul diritto degli
esseri umani alla libertà religiosa ha il suo fondamento
nella dignità della persona, le cui esigenze la ragione
umana venne conoscendo sempre più chiaramente attraverso
l'esperienza dei secoli. Anzi, una tale dottrina sulla
libertà affonda le sue radici nella Rivelazione divina, per
cui tanto più va rispettata con sacro impegno dai
cristiani. Quantunque, infatti, la Rivelazione non affermi
esplicitamente il diritto all'immunità dalla coercizione
esterna in materia religiosa, fa tuttavia conoscere la
dignità della persona umana in tutta la sua ampiezza,
mostra il rispetto di Cristo verso la libertà umana degli
esseri umani nell'adempimento del dovere di credere alla
parola di Dio, e ci insegna lo spirito che i discepoli di
una tale Maestro devono assimilare e manifestare in ogni
loro azione. Tutto ciò illustra i principi generali sopra
cui si fonda la dottrina della presente dichiarazione sulla
libertà religiosa. E anzitutto, la libertà religiosa nella
società è in piena rispondenza con la libertà propria
dell'atto di fede cristiana.
Libertà
dell'atto di fede
10.
Un elemento fondamentale della dottrina cattolica, contenuto
nella parola di Dio e costantemente predicato dai Padri, è
che gli esseri umani sono tenuti a rispondere a Dio credendo
volontariamente; nessuno, quindi, può essere costretto ad
abbracciare la fede contro la sua volontà. Infatti, l'atto
di fede è per sua stessa natura un atto volontario, giacché
gli essere umani, redenti da Cristo Salvatore e chiamati in
Cristo Gesù ad essere figli adottivi, non possono aderire a
Dio che ad essi si rivela, se il Padre non li trae e se non
prestano a Dio un ossequio di fede ragionevole e libero. È
quindi pienamente rispondente alla natura della fede che in
materia religiosa si escluda ogni forma di coercizione da
parte degli esseri umani. E perciò un regime di libertà
religiosa contribuisce non poco a creare quell'ambiente
sociale nel quale gli esseri umani possono essere invitati
senza alcuna difficoltà alla fede cristiana, e possono
abbracciarla liberamente e professarla con vigore in tutte
le manifestazioni della vita.
Modo
di agire di Cristo e degli apostoli
11.
Dio chiama gli esseri umani al suo servizio in spirito e
verità; per cui essi sono vincolati in coscienza a
rispondere alla loro vocazione, ma non coartati. Egli,
infatti, ha riguardo della dignità della persona umana da
lui creata, che deve godere di libertà e agire con
responsabilità. Ciò è apparso in grado sommo in Cristo
Gesù, nel quale Dio ha manifestato se stesso e le sue vie
in modo perfetto. Infatti Cristo, che è Maestro e Signore
nostro, mite ed umile di cuore ha invitato e attratto i
discepoli pazientemente. Certo, ha sostenuto e confermato la
sua predicazione con i miracoli per suscitare e confortare
la fede negli uditori, ma senza esercitare su di essi alcuna
coercizione Ha pure rimproverato l'incredulità degli
uditori, lasciando però la punizione a Dio nel giorno del
giudizio. Mandando gli apostoli nel mondo, disse loro: “
Chi avrà creduto e sarà battezzato, sarà salvo. Chi
invece non avrà creduto sarà condannato ” (Mc 16,16). ma
conoscendo che la zizzania è stata seminata con il grano,
comandò di lasciarli crescere tutti e due fino alla
mietitura che avverrà alla fine del tempo. Non volendo
essere un messia politico e dominatore con la forza preferì
essere chiamato Figlio dell'uomo che viene “ per servire e
dare la sua vita in redenzione di molti ” (Mc 10,45). Si
presentò come il perfetto servo di Dio che “ non rompe la
canna incrinata e non smorza il lucignolo che fuma ” (Mt
12,20). Riconobbe la potestà civile e i suoi diritti,
comandando di versare il tributo a Cesare, ammonì però
chiaramente di rispettare i superiori diritti di Dio: “
Rendete a Cesare quello che è di Cesare, e a Dio quello che
è di Dio ” (Mt 22,21). Finalmente ha ultimato la sua
rivelazione compiendo nella croce l'opera della redenzione,
con cui ha acquistato agli esseri umani la salvezza e la
vera libertà. Infatti rese testimonianza alla verità, però
non volle imporla con la forza a coloro che la respingevano.
Il suo regno non si erige con la spada ma si costituisce
ascoltando la verità e rendendo ad essa testimonianza, e
cresce in virtù dell'amore con il quale Cristo esaltato in
croce trae a sé gli esseri umani.
Gli
apostoli, istruiti dalla parola e dall'esempio di Cristo,
hanno seguito la stessa via. Fin dal primo costituirsi della
Chiesa i discepoli di Cristo si sono adoperati per
convertire gli esseri umani a confessare Cristo Signore, non
però con un'azione coercitiva né con artifizi indegni del
Vangelo, ma anzitutto con la forza della parola di Dio, Con
coraggio annunziavano a tutti il proposito di Dio salvatore,
“ il quale vuole che tutti gli uomini si salvino ed
arrivino alla conoscenza della verità ” (1 Tm 2,4); nello
stesso tempo, però, avevano riguardo per i deboli, sebbene
fossero nell'errore, mostrando in tal modo come “ognuno di
noi renderà conto di sé a Dio” (Rm 14,12) e sia tenuto
ad obbedire soltanto alla propria coscienza. Come Cristo,
gli apostoli hanno sempre cercato di rendere testimonianza
alla verità di Dio, arditamente osando dinanzi al popolo e
ai principi di “ annunziare con fiducia la parola di Dio
” (At 4,31). Con ferma fede ritenevano che lo stesso
Vangelo fosse realmente la forza di Dio per la salvezza di
ogni credente. Sprezzando quindi tutte “ le armi carnali
” seguendo l'esempio di mansuetudine e di modestia di
Cristo, hanno predicato la parola di Dio pienamente
fiduciosi nella divina virtù di tale parola del distruggere
le forze avverse a Dio e nell'avviare gli esseri umani alla
fede e all'ossequio di Cristo, Come il Maestro, così anche
gli apostoli hanno riconosciuto la legittima autorità
civile: “ Non vi è infatti potestà se non da Dio ”,
insegna l'Apostolo, il quale perciò comanda: “ Ognuno sia
soggetto alle autorità in carica... Chi si oppone alla
potestà, resiste all'ordine stabilito da Dio ” (Rm
13,1-5). Nello stesso tempo, però, non hanno avuto timore
di resistere al pubblico potere che si opponeva alla santa
volontà di Dio: “ È necessario obbedire a Dio prima che
agli uomini ” (At 5,29). La stessa via hanno seguito
innumerevoli martiri e fedeli attraverso i secoli e in tutta
la terra.
La
Chiesa segue le tracce di Cristo e degli apostoli
12.
La Chiesa pertanto, fedele alla verità evangelica, segue la
via di Cristo e degli apostoli quando riconosce come
rispondente alla dignità dell'uomo e alla rivelazione di
Dio il principio della libertà religiosa e la favorisce.
Essa ha custodito e tramandato nel decorso dei secoli la
dottrina ricevuta da Cristo e dagli apostoli. E quantunque
nella vita del popolo di Dio, pellegrinante attraverso le
vicissitudini della storia umana, di quando in quando si
siano avuti modi di agire meno conformi allo spirito
evangelico, anzi ad esso contrari, tuttavia la dottrina
della Chiesa, secondo la quale nessuno può essere costretto
con la forza ad abbracciare la fede, non è mai venuta meno.
Il
fermento evangelico ha pure lungamente operato nell'animo
degli esseri umani e molto ha contribuito perché gli uomini
lungo i tempi riconoscessero più largamente e meglio la
dignità della propria persona e maturasse la convinzione
che la persona nella società deve essere immune da ogni
umana coercizione in materia religiosa.
La
libertà della Chiesa
13.
Fra le cose che appartengono al bene della Chiesa, anzi al
bene della stessa città terrena, e che vanno ovunque e
sempre conservate e difese da ogni ingiuria, è certamente
di altissimo valore la seguente: che la Chiesa nell'agire
goda di tanta libertà quanta le è necessaria per
provvedere alla salvezza degli esseri umani. È questa,
infatti, la libertà sacra, di cui l'unigenito Figlio di Dio
ha arricchito la Chiesa acquistata con il suo sangue. Ed è
propria della Chiesa, tanto che quanti l'impugnano agiscono
contro la volontà di Dio. La libertà della Chiesa è
principio fondamentale nelle relazioni fra la Chiesa e i
poteri pubblici e tutto l'ordinamento giuridico della società
Civile.
Nella
società umana e dinanzi a qualsivoglia pubblico potere, la
Chiesa rivendica a sé la libertà come autorità
spirituale, fondata da Cristo Signore, alla quale per
mandato divino incombe l'obbligo di andare nel mondo
universo a predicare il Vangelo ad ogni creatura. Parimenti,
la Chiesa rivendica a sé la libertà in quanto è una
comunità di esseri umani che hanno il diritto di vivere
nella società civile secondo i precetti della fede
cristiana.
Ora,
se vige un regime di libertà religiosa non solo proclamato
a parole né solo sancito nelle leggi, ma con sincerità
tradotto realmente nella vita, in tal caso la Chiesa, di
diritto e di fatto, usufruisce di una condizione stabile per
l'indipendenza necessaria all'adempimento della sua divina
missione: indipendenza nella società, che le autorità
ecclesiastiche hanno sempre più vigorosamente rivendicato.
Nello stesso tempo i cristiani, come gli altri uomini godono
del diritto civile di non essere impediti di vivere secondo
la propria coscienza. Vi è quindi concordia fra la libertà
della Chiesa e la libertà religiosa che deve essere
riconosciuta come un diritto a tutti gli esseri umani e a
tutte le comunità e che deve essere sancita
nell'ordinamento giuridico delle società civili.
La
missione della Chiesa
14.
La Chiesa cattolica per obbedire al divino mandato: “
Istruite tutte le genti (Mt 28,19), è tenuta ad operare
instancabilmente “affinché la parola di Dio corra e sia
glorificata” (2 Ts 3,1).
La
Chiesa esorta quindi ardentemente i suoi figli affinché “
anzitutto si facciano suppliche, orazioni, voti,
ringraziamenti per tutti gli uomini... Ciò infatti è bene
e gradito al cospetto del Salvatore e Dio nostro, il quale
vuole che tutti gli uomini si salvino ed arrivino alla
conoscenza della verità” (1 Tm 2, 1-4).
I
cristiani, però, nella formazione della loro coscienza,
devono considerare diligentemente la dottrina sacra e certa
della Chiesa. Infatti per volontà di Cristo la Chiesa
cattolica è maestra di verità e sua missione è di
annunziare e di insegnare autenticamente la verità che è
Cristo, e nello stesso tempo di dichiarare e di confermare
autoritativamente i principi dell'ordine morale che
scaturiscono dalla stessa natura umana. Inoltre i cristiani,
comportandosi sapientemente con coloro che non hanno la
fede, s'adoperino a diffondere la luce della vita con ogni
fiducia e con fortezza apostolica, fino all'effusione del
sangue, “ nello Spirito Santo, con la carità non
simulata, con la parola di verità” (2 Cor 6,6-7).
Infatti
il discepolo ha verso Cristo Maestro il dovere grave di
conoscere sempre meglio la verità da lui ricevuta, di
annunciarla fedelmente e di difenderla con fierezza, non
utilizzando mai mezzi contrari allo spirito evangelico.
Nello stesso tempo, però, la carità di Cristo lo spinge a
trattare con amore, con prudenza e con pazienza gli esseri
umani che sono nell'errore o nell'ignoranza circa la fede.
Si deve quindi aver riguardo sia ai doveri verso Cristo, il
Verbo vivificante che deve essere annunciato, sia ai diritti
della persona umana, sia alla misura secondo la quale Dio
attraverso il Cristo distribuisce la sua grazia agli esseri
umani che vengono invitati ad accettare e a professare la
fede liberamente.
CONCLUSIONE
15.
È manifesto che oggi gli esseri umani aspirano di poter
professare liberamente la religione sia in forma privata che
pubblica; anzi la libertà religiosa nella maggior parte
delle costituzioni è già dichiarata diritto civile ed è
solennemente proclamata in documenti internazionali.
Non
mancano però regimi i quali, anche se nelle loro
costituzioni riconoscono la libertà del culto religioso, si
sforzano di stornare i cittadini dalla professione della
religione e di rendere assai difficile e pericolosa la vita
alle comunità religiose.
Il
sacro Sinodo, mentre saluta con lieto animo quei segni
propizi di questo tempo e denuncia con amarezza questi fatti
deplorevoli, esorta i cattolici e invita tutti gli esseri
umani a considerare con la più grande attenzione quanto la
libertà religiosa sia necessaria, soprattutto nella
presente situazione della famiglia umana.
È
infatti manifesto che tutte le genti si vanno sempre più
unificando, che si fanno sempre più stretti i rapporti fra
gli esseri umani di cultura e religione diverse, mentre si
fa ognora più viva in ognuno la coscienza della propria
responsabilità personale. Per cui, affinché nella famiglia
umana si instaurino e si consolidino relazioni di concordia
e di pace, si richiede che ovunque la libertà religiosa sia
munita di una efficace tutela giuridica e che siano
osservati i doveri e i diritti supremi degli esseri umani
attinenti la libera espressione della vita religiosa nella
società.
Faccia
Dio, Padre di tutti, che la famiglia umana, diligentemente
elevando a metodo nei rapporti sociali l'esercizio della
libertà religiosa, in virtù della grazia di Cristo e per
l'azione dello Spirito Santo pervenga alla sublime e perenne
“ libertà della gloria dei figli di Dio” (Rm 8,21).
7
dicembre 1965
|